martedì 16 luglio 2013

INTERROGAZIONE GRUPPI DC-PDL SUGLI ATTI DI CEGLIESTATE 2013



Dopo gli interventi dei consiglieri Donato Gianfreda e Giovanni Gianfreda si nota un certo nervosismo da parte dell'Assessore Palmisano. Si riporta la nota della interrogazione.


Al Sindaco

Al Segretario Generale

Ai responsabili di area

Ing. Giuseppe Sciannameo

Dr.ssa Patrizia Gallone

E pc Revisori dei Conti

Relativamente alle Delibere di giunta comunale n.147 e 148 si espone quanto segue


La prima sembra essere strumentale alla seconda al fine di creare surrettiziamente le formali ragioni dell’affidamento della seconda disposto a favore dell’associazione LA GHIRONDA.
Si programma il festival della Ghironda, e non di altro, di analogo interesse ed utilità, al fine di procedere all'affidamento diretto, giustificato dall'asserita registrazione del marchio.
L'affidamento diretto pari a 90.000 euro più varie spese importanti risulta privo da ogni preliminare indagine circa l'offerta di analoghe iniziative, ovvero sollecitazione ad operatori del settore di presentare offerte in tal senso.
Non viene neppure motivato perché le finalità perseguibili (promozione territorio, ecc.) con l'iniziativa della Ghironda non possano essere perseguite con iniziative analoghe di altri operatori del settore.
L'uso abnorme della procedura è ulteriormente testimoniato dall'affidamento di incarico anche per iniziative estranee, per tempo  ed oggetto, al festival in senso stretto.
E’ indubbio che l’affidamento con ricorso alla procedura di cui all’art 57 comma 2 lett.b deve essere adeguatamente motivato e che vada realizzata indagine di mercato.
Di fronte a una giurisprudenza costante da ultimo va segnalata la sentenza TAR LAZIO 4124 del 24/04/2013 che recita:”_ "al riguardo, la giurisprudenza (cfr, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2013 n. 26) è pacifica nel ritenere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, tanto che la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza (v. Corte di giustizia CE, 8.4.2008, n. 337/05). La stessa giurisprudenza, proprio con riferimento all'ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia effettuata per "ragioni di natura tecnica" le quali presuppongono l'esistenza di una sola impresa in grado di eseguire la prestazione oggetto del contratto, ha anche ritenuto che l'accertamento di tale condizione debba avvenire in via preventiva attraverso una puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in ambito europeo (v. Cons. Stato, sez. III, n. 2404/2011 e, sez. V, n. 6797/2007)..."_ Per tali ragioni si chiede anche e soprattutto a vostra tutela la  revoca in autotutela degli atti citati oltre a diffidare i soggetti in oggetto sottoscrivere Determine dirigenziali e relativi atti di pagamenti fatture che ovviamente se posti in essere chiediamo sin da ora che vengano sottoposti al controllo di regolarità contabile ed amministrativa dai soggetti preposti a norma del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli così come previsto dall’art 147 comma 4 del TUEL.
Relativamente agli impegni di spesa inoltre va rilevato che in caso di mancata approvazione del bilancio come nel nostro caso, la gestione provvisoria del bilancio stesso impone che non si superino gli stanziamenti dell’anno precedente in dodicesimi e che tale superamento è possibile solo in una casistica ben definita che nulla ha a che fare con la programmazione di eventi estivi .
Si invita alle proprie responsabilità il responsabile del servizio proponente e quello del servizio finanziario che ha il compito di verificare la veridicità della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai singoli responsabili di servizio.
Relativamente al contenuto della delibera di giunta comunale n.148 che prevede due concerti peraltro estranei alla proposta Ghironda Summer Festival degli artisti Vinicio Capossela e Simona Molinari dal costo desumibile di euro 55.000 più le citate spese fortemente impegnative per le casse comunali ci vediamo costretti a rilevare che a protocollo comunale è presente una proposta di altra Associazione culturale di Roma datata 28/6/2013 e quindi antecedente alla delibera che offriva  gli stessi artisti a un prezzo inferiore e senza alcuna spesa a carico del comune.
Volendo credere che tale offerta sia sfuggita alla vs attenzione si richiede anche a vs tutela di revocare in autotutela i citati atti e  non porne in essere altri che nascerebbero viziati visto l’evidente danno che si procurerebbe alle casse comunali.
 

GRUPPI CONSILIARI DC-PDL


6 commenti:

  1. ma si puo' far gestire cegliestate a chi non è stato capace di gestire manco un locale?
    con la presunzione non si va da nessuna parte

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  2. che schifo, quante cose "strane"
    il ribaltone ha un prezzo!!!!
    e purtroppo chi lo paga è il cittadino
    via andatevene a casa.
    avete tradito gli elettori e come se non bastasse gli state mettendo le mani in tasca!

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  3. pure i revisori dei conti hanno lanciato l'allarme sulla legittimità di tale atto. qui può finire male se non revocano tutto. ma d'altronde non ne sanno niente sono allo sbaraglio.

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  4. Vergogna. Un'amministrazione incapace, il ribaltone non ha portato ad altro che a squallore

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  5. scusate ma che succede adesso?
    http://egov.hseweb.it/ceglie/mc/mc_attachment.php?mc=7006
    hanno già pagato la Ghironda un acconto pari a 36.000€

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  6. e questa?
    http://egov.hseweb.it/ceglie/mc/mc_attachment.php?mc=7091
    "la somma di € 26.800,00 e renderla a disposizione dell’economo per i pagamenti di sua competenza"
    26.800€ per pagamenti economali???????
    ma il regolamento economale non pone dei limiti e dice altro?

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