venerdì 4 luglio 2014
L'IGNORANTE È... COLUI CHE IGNORA
Tratto dalla Sentenza del TAR di Lecce N. 00603/2011 REG.PROV.COLL. N. 01560/2007 REG.RIC.
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"Tra queste libertà è da ricordare appunto quella di riunirsi liberamente e pacificamente , garantita e protetta dall’art 17 della Costituzione repubblicana, anche in luogo pubblico, la quale può essere esercitata mediante preavviso alla autorità di pubblica sicurezza e può essere vietata solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Ne deriva che lo svolgimento di un comizio in una piazza cittadina e, dunque, in luogo pubblico, può subire limitazioni o, addirittura, essere interdetto SOLO quando l’autorità preposta alla tutela dell’ordine pubblico ravvisi in concreto l’esigenza improcrastinabile di tutelare, con caratteristiche di priorità, la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Il tenore della norma costituzionale non lascia spazio a dubbi : la disposizione si lascia decifrare nel senso che non qualunque esigenza di protezione della sicurezza e della incolumità pubbliche può venire in rilievo al fine di comprimere uno spazio di libertà costituzionalmente rilevante per l’individuo, quanto, piuttosto, il comprovato obiettivo di preservare detti beni giuridici dal pericolo di una seria e concreta esposizione a rischio.
In forza di queste argomentazioni, e rammentando doverosamente che il costituente ha rafforzato la garanzia di alcune libertà dell’individuo , si può ritenere che la pubblica amministrazione di Palagianello abbia fatto uso sproporzionato del potere pubblico per disciplinare l’utilizzo di una piazza centrale del proprio territorio comunale.
Dalla lettura degli atti di causa non si evince, invero, in alcun modo la sussistenza di comprovate ragioni di tutela dei beni giuridici sopra richiamati al fine di vietare l’uso della Piazza Roma per lo svolgimento di manifestazioni varie che non fossero autorizzate preventivamente dalla P.a.
Né la invocata esigenza di preservare e tramandare la consuetudine di intrattenersi in periodo estivo in piazza può costituire ragione così pervasiva da imporsi al cospetto di libertà fondamentali altrettanto e forse ancor più meritevoli di protezione.
Occorre, in questa prospettiva, notare che lo svolgimento di un comizio di natura politica e cioè avente ad oggetto la trattazione di temi di interesse generale per la collettività di riferimento onde trarne spunti di critica nei riguardi della maggioranza alla guida di un ente locale, è riconducibile da un canto alla libertà di riunione, dall’altro a quella di libera manifestazione del proprio pensiero ex art 21 della Cost, le quali si collocano entrambe al vertice della gerarchia dei diritti sociali dell’individuo .
In questo senso, non solo l’ordinanza sindacale impugnata ma anche il diniego successivamente e consequenzialmente opposto dal sindaco allo svolgimento del comizio appaiono in stridente contrasto con i principi e i valori di cui si è parlato innanzi .
Giova solo porre in evidenza che il diniego è del tutto privo di motivazione poiché esso, nel fare riferimento alla necessità che la richiesta di uso di una piazza dovesse conformarsi a leggi e ordinanze vigenti appare decisamente tautologico e del tutto carente di chiara indicazione delle ragioni concrete da opporre ad una manifestazione non altrimenti comprimibile se non in base a serie ragioni di tutela della incolumità pubblica..
Sotto tale profilo, non può essere condivisa la tesi dell’amministrazione comunale la quale ha prospettato la totale insussistenza di lesioni alla libertà di riunione dei ricorrenti, essendo stato previamente individuato, nel contesto della ordinanza sindacale impugnata, apposito luogo pubblico ove tenere manifestazioni diverse da quelle della estate palagianellese, tale dovendo considerarsi l’arena comunale .
E’ doveroso sottolineare che la libertà di riunione e, nello specifico, la libertà di svolgimento di un comizio pubblico contiene in sé la scelta del luogo pubblico da destinare all’evento.
Siffatta scelta non può subire alcuna restrizione indebita da parte del potere pubblico perché la individuazione di un sito per tenere un comizio , mentre rintraccia la sua ragion d’essere nella necessità di assicurare alla manifestazione il maggior successo possibile in termini di richiamo della pubblica opinione, attiene al campo delle valutazioni totalmente libere, insindacabili, incomprimibili e non negoziabili dal potere locale ,se non quando e nella misura in cui ricorrano motivi comprovati di sicurezza e di pubblica incolumità.
Il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati."
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ragioniere, per la tua invidia e per le tue bambinate farai pagare ai CEGLIESI un'altra volta le spese di un ricorso al TAR?????
RispondiEliminaavete già fatto una figura di merda con la revoca da presidente del consiglio e ai cittadini cegliesi è costata una fortuna (avevate detto in consiglio che pagavate voi le spese, ma così non è stato)
adesso visto la sentenza del TAR 603/2011 del Tribunale di Lecce
farai ancora una volta pagare ai CEGLIESI la tua invidia?
sabato 12, vattene al mare e fatti un bagno fresco!
leggete attentamente cosa dice la GIUSTIZIA
".... lo svolgimento di un comizio in una piazza cittadina e, dunque, in luogo pubblico, può subire limitazioni o, addirittura, essere interdetto SOLO quando l’autorità preposta alla tutela dell’ordine pubblico ravvisi in concreto l’esigenza improcrastinabile di tutelare, con caratteristiche di priorità, la sicurezza e l’incolumità pubblica.....
che figura di merda!!!!!
RispondiEliminaNon è lui, Ciro e Francesco, l'invidia li ste ccit....
RispondiEliminacomplimenti!!!! sempre precisi e puntuali.
RispondiEliminail contrario di questa giunta confusionaria!!!!!