lunedì 11 novembre 2013

IL CONSIGLIERE CIRACI' CHIEDE LA REVOCA DELLA DELIBERA DELLO STAFF DEL SINDACO PERCHÉ ILLEGITTIMA E CAUSA DI DANNO ERARIALE


Riceviamo dal Consigliere dott. Nicola Ciracì e pubblichiamo


-         Alla cortese attenzione S.E. Prefetto di Brindisi

-         Ministero dell’Interno Unità di Missione ex-Agenzia autonoma
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali
 piazza Cavour 25 00193 Roma

           
-         Responsabile della sezione Puglia - Albo Regionale.
dott. Francesco Fiore

-         Revisori dei conti Comune di Ceglie Messapica
SEDE

OGGETTO: Richiesta revoca della Delibera della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco per attività di indirizzo e controllo attuazione programma”.

Il sottoscritto Nicola Ciracì in qualità di consigliere comunale del Comune di Ceglie Messapica, pone all’attenzione delle SS.VV. la Delibera della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco per attività di indirizzo e controllo attuazione programma” manifestamente illegittima e causa di danno erariale.
Si evidenza che il consigliere Tommaso Argentiero ha già formalmente richiesto al Sindaco e al Segretario Generale la revoca della stessa Delibera perché nulla dal punto di vista amministrativo, senza aver soddisfazione.
La citata delibera in maniera totalmente illegittima prevede che le due nomine previste 1) Capo di Gabinetto / Ufficio di Staff del Sindaco con funzioni anche di addetto stampa; 2) esperto per supporto alla progettazione in materia di politica comunitaria e finanziamenti regionali e nazionali, vengano assunte con decreto del Sindaco sentita la Giunta Comunale senza alcuna valutazione e quindi in maniera evidente contra legem.

Si evidenzia che vi è un principio basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve assolvere ai compiti istituzionali avvalendosi delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto.
Detto principio costituisce, per jus receptum, il corollario del canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che impone alla pubblica amministrazione di uniformare i propri comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità.
Tuttavia, la possibilità di far ricorso a personale esterno (esternalizzazione) è ammessa nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni che disciplinano il ricorso alle risorse esterne, e quindi dall’esegesi dell’art. 7 del d.lgs. 1993, n. 29, dell’ art. 110, comma 1, 2, e 6 del dlg. 267/2000 (con esclusivo riferimento ai comuni ed alla province), dell’art. 1, co. 11 e co. 116 della legge n. 311/2004, dell’art. 32 del d.l. 223/2006 e successivamente dell’art. 3, comma 76, della l. 244 del 2007, è dato cogliere un principio normativo di fondo che regola tutta la materia e cioè il conferimento di incarichi all’esterno, in qualunque delle ipotesi previste, è consentito solo allorquando nell’ambito della dotazione organica non sia possibile reperire personale competente ad affrontare problematiche di particolare complessità od urgenza.

In altri termini lo stesso legislatore subordina l’utilità dell’esternalizzazione a ferrei limiti legali, solo in presenza dei quali si giustifica l’esborso di denaro.
Ne consegue che tutti gli eventuali emolumenti erogati costituiranno un danno all’erario del Comune di Ceglie Messapica a prescindere dall’attività concretamente svolta da questi, poiché in ogni caso non può considerarsi utile atteso che avrebbe potuto, per come sopra evidenziato, essere svolta da soggetti interni all’amministrazione stessa.
La Corte dei Conti ha sentenziato che [sentenza 10.5.2013 n. 159] “L’evento dannoso per cui è causa (illegittimo incarico professionale all'esterno dell'ente) è stato determinato non solo dalla condotta colposa degli odierni convenuti ma anche dal comportamento di soggetti che sono rimasti estranei al presente giudizio ed in particolare dal Segretario Generale Comunale che ha reso parere favorevole di legittimità sulla deliberazione della giunta municipale con la quale è stato deciso il conferimento dell’incarico per cui è causa.
Conseguentemente, in ragione dell'art. 53, comma 3, l. n. 142 del 1990, di tale parere deve rispondere, a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa.”
Risulta evidente dalla dotazione organica del nostro comuneche varie figure professionali hanno la specifica professionalità e competenza in merito “alla progettazione in materia di politica comunitaria e finanziamenti regionali e nazionali” e peraltro lo stesso art. 42 comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizidel Comune di Ceglie Messapica prevede che “detti uffici possono essere costituiti da“ innanzi tutto “dipendenti interni”.
Il Comune di Ceglie Messapica ha al suo interno almeno 4 figure apicali con categoria D, che hanno retto come responsabili di posizione organizzative, per lungo periodo settori specifici che prevedevano attività nell’ambito di progettazione di politiche comunitarie e di finanziamenti in ambito regionale e nazionale, quali l’ing. Giovanni Chiatti, l’ing. Pasquale Suma, il dott. Giuseppe Amico, la dott.ssa Emilia Epifani.
Risulta grave e omissivo che all’interno dell’atto deliberativo non si è in alcun modo specificato la mancanza di professionalità all’interno dell’Ente dove anzi vi è abbondanza di personale della propria struttura organizzativa che potrebbe essere preposta.
Duole constatare che il Segretario Generale Comunale dott. Domenico Ruggiero, peraltro supplente e non assegnatario, che è un tecnico del diritto e svolge una specifica funzione di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa, non avrebbe dovuto rilasciare il parere favorevole proprio in considerazione della palese violazione dei parametri normativi.

Si evidenzia che la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha condannato “il Presidente della Provincia di Palermo al risarcimento del danno erariale subito dall'ente, nella misura corrispondente alle retribuzioni erogate a soggetti esterni all'amministrazione assunti -a tempo determinato- per le funzioni di diretta collaborazione del vertice politico.
Il danno patrimoniale è ravvisato nell' illegittimità degli atti adottati in violazione della normativa vigente ed in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
evidenzia i limiti che la giurisprudenza ha individuato in materia di assunzione/utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione che si desumono, in primo luogo, dal principio secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, di norma, svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale; la conferma risiede anche nell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 che legittima gli incarichi individuali ad esperti di provata competenza solo per esigenze cui gli enti non possono far fronte con il personale in servizio, per giustificati motivi e per una effettiva utilità;
sottolinea che occorre collocare la facoltà in contesto (affinché sia corretta e legittima) "... nel solco dell'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Corte di cassazione in relazione ai principi di legalità, di economicità ed efficacia - affermati dal primo comma dell'art. 1 della legge 07/08/1990, n. 241, e strettamente collegati con il fondamentale principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione"; pertanto, "il potere discrezionale di ricorrere a professionalità esterne da abidire ad uffici di staff e di diretta collaborazione, anche con esperti o consulenti, del vertice politico non può ritenersi svincolato dal rispetto dei principi enunciati dal citato primo comma dell'art. 1 della legge n. 241/1990".
L'inosservanza della normativa e dei sopracitati principi generali è riscontrata dalla Corte in relazione al fatto che gli incarichi esterni conferiti:
- non erano stati preceduti dalla preventiva verifica dell'insussistenza di professionalità interne da adibire ai compiti richiesti, così come mancanti anche della sola indicazione delle ragioni di preferenza delle professionalità esterne rispetto al personale in servizio.

Risulta improvvido che la delibera in questione è peraltro priva di un parere del collegio dei Revisori dei Conti, dei quali si chiede immediato intervento, al fine di evitare danni erariali.
Si chiede, altresì, un immediato intervento delle vostre autorevoli Eccellenze affinché si impedisca il sorgere di danno erariale che mi costringerebbe a intraprendere azioni presso le Procure competenti.          
Con osservanza

Ceglie Messapica, 11.11.2013

Dott. Nicola Ciracì

Consigliere Comunale del Comune di Ceglie Messapica

5 commenti:

  1. Questa è conoscenza del saper amministrare. La classe non è acqua. Un altro livello.
    Bravo Nicola!

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  2. mica la capiranno, che ne sanno di pubblica amministrazione.

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  3. e adesso come fanno? li assume all'agenzia? seeeeee avoglia!

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  4. la politica non è acqua, sei uno SCALONE sopra quei mercenari politici

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  5. mai visto un sindaco tanto impreparato.

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